Ordinanza dibattimentale del 4 aprile 2023 (sent. n. 156-2023)

Ordinanza letta all'udienza del 4 aprile 2023, allegata alla sent. n. 156 del 2023

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nonché degli artt. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza del 12 settembre 2022, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Rilevato che, nel giudizio sono intervenuti, con atti depositati il 7 novembre 2022, R. S., e il successivo 8 novembre 2022, G. V., A. C., A. C. e L. B.;

che gli intervenienti - esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario e, pertanto, destinatari dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito -, sostengono di trovarsi nella medesima condizione di diritto sostanziale dell'appellante di cui all'ordinanza di rimessione indicata.

Considerato che le parti intervenienti non si sono avvalse della facoltà e del procedimento di cui all'art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e che pertanto non può essere accolta l'istanza di rinvio proposta in udienza;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, nel giudizio in via incidentale possono intervenire «i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio»;

che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è, infatti, circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo e che «non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire» (ordinanza n. 191 del 2021);

che, nel caso in esame, i soggetti intervenuti nel presente giudizio, in quanto destinatari dell'obbligo vaccinale ex art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, sono titolari di un interesse meramente indiretto all'accoglimento della questione di legittimità costituzionale pendente dinnanzi a questa Corte al pari di ogni altro soggetto dell'ordinamento che, nella qualità di esercente della professione sanitaria, non si sia sottoposto all'obbligo vaccinale;

che, infatti, l'intervento di un simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché ordinanze n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);

che, pertanto, gli interventi devono essere dichiarati inammissibili;

che, ai sensi dell'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in tali giudizi non si applicano le disposizioni relative alle cause di astensione e di ricusazione dei giudici e che, pertanto, non vi è luogo a provvedere su ogni altra questione dedotta in sede di intervento.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi di R. S., G. V., A. C., A. C. e L. B.

F.to: Silvana Sciarra, Presidente